Art. 2.
Alle associazioni od organizzazioni dipendenti o collegate con partiti politici o aventi anche indirettamente fini politici e' vietato di dotare di uniformi o di divise i propri aderenti.
Sono eccettuate le associazioni od organizzazioni costituite a fine sportivo e gli istituti di carattere culturale od educativo.
I trasgressori sono puniti con la pena dell'arresto da sei mesi a tre anni e le uniformi sono confiscate.
(3) ((2)) ------------- AGGIORNAMENTO (3)
Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 15 - 23 gennaio 2014, n. 5 (in G.U. 1a s.s. 29/1/2014, n. 5), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell' art. 2268 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 nella parte in cui, al numero 297) del comma 1, abroga il presente provvedimento. ------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. 24 febbraio 2012, n. 20 , nel sopprimere il numero 297) dell' art. 2268, comma 1 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 , ha disposto (con l'art. 9, comma 1, lettera q)) che "per l'effetto, il decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 43 , riprende vigore ed e' sottratto agli effetti di cui all' articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 13 dicembre 2010, n. 213 ".
Alle associazioni od organizzazioni dipendenti o collegate con partiti politici o aventi anche indirettamente fini politici e' vietato di dotare di uniformi o di divise i propri aderenti.
Sono eccettuate le associazioni od organizzazioni costituite a fine sportivo e gli istituti di carattere culturale od educativo.
I trasgressori sono puniti con la pena dell'arresto da sei mesi a tre anni e le uniformi sono confiscate.
(3) ((2)) ------------- AGGIORNAMENTO (3)
Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 15 - 23 gennaio 2014, n. 5 (in G.U. 1a s.s. 29/1/2014, n. 5), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell' art. 2268 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 nella parte in cui, al numero 297) del comma 1, abroga il presente provvedimento. ------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. 24 febbraio 2012, n. 20 , nel sopprimere il numero 297) dell' art. 2268, comma 1 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 , ha disposto (con l'art. 9, comma 1, lettera q)) che "per l'effetto, il decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 43 , riprende vigore ed e' sottratto agli effetti di cui all' articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 13 dicembre 2010, n. 213 ".