Articolo 1 del Decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171
Articolo 1 bis
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5 novembre 2008
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31 dicembre 2008
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12 aprile 2009
Art. 1. (Promozione del sistema agroalimentare italiano all'estero) 1. All' articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1088 e' sostituito dal seguente: "1088. Alle imprese che producono prodotti di cui all'Allegato I del Trattato istitutivo della Comunita' europea e alle piccole e medie imprese, come definite dal regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che producono prodotti agroalimentari non ricompresi nel predetto Allegato I, anche se costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi, nonche' ai consorzi di tutela riconosciuti ai sensi dell' articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128 , e successive modificazioni, e dell' articolo 19 della legge 10 febbraio 1992, n. 164 , e' riconosciuto, nei limiti delle risorse di cui al comma 1090 per gli anni 2008 e 2009, un credito di imposta nella misura del 50 per cento del valore degli investimenti in attivita' dirette in altri Stati membri o Paesi terzi intese ad indurre gli operatori economici o i consumatori all'acquisto di un determinato prodotto agricolo o agroalimentare di qualita', ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, anche se non compreso nell'Allegato I, purche' non rivolto al singolo marchio commerciale o riferito direttamente ad un'impresa, in eccedenza rispetto alla media degli analoghi investimenti realizzati nei tre periodi di imposta precedenti.";
b) il comma 1089 e' sostituito dal seguente: "1089. Alle imprese diverse dalle piccole e medie imprese di cui al comma 1088 che producono prodotti agroalimentari non ricompresi nell'Allegato I del Trattato istitutivo della Comunita' europea, il credito di imposta previsto dal medesimo comma 1088 e' riconosciuto nei limiti delle risorse di cui al comma 1090 e nei limiti del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore (de minimis), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L379 del 28 dicembre 2006.";
c) al comma 1090 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) le parole: "o di lavoro autonomo" sono soppresse;
2) il terzo periodo e' soppresso.
3) ((NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 30 DICEMBRE 2008, N. 207, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI CON L. 27/2/2009, N. 14)) .
2. I commi 380 e 381 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 , sono abrogati.
Entrata in vigore il 12 aprile 2009
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