Articolo 1 ter del Decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171
Articolo 1 bisArticolo 4
Versione
31 dicembre 2008
>
Versione
12 aprile 2009
Art. 1-ter. (Proroga di agevolazioni previdenziali) 1. Le agevolazioni contributive previste dall' articolo 9, commi 5 , 5-bis e 5-ter, della legge 11 marzo 1988, n. 67 , e successive modificazioni, si applicano, fino al ((31 dicembre 2009)) , nei territori montani particolarmente svantaggiati e nelle zone agricole svantaggiate, nelle misure determinate dall' articolo 01, comma 2, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2 , convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81 . All'onere derivante dalla presente disposizione, pari a 51,5 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione delle seguenti autorizzazioni di spesa recate dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296: articolo 1, comma 289 , quanto a 7,6 milioni di euro; articolo 1, comma 936, quanto a 23,9 milioni di euro; articolo 1, comma 1075, quanto a 20 milioni di euro.
Entrata in vigore il 12 aprile 2009
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente