Art. 4-quinquies. (( (Semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese agricole) )) (( 1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 193, dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
"4-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano altresi' nel caso di trasporto di rifiuti speciali di cui all'articolo 184, comma 3, lettera a), effettuato dal produttore dei rifiuti stessi in modo occasionale e saltuario e finalizzato al conferimento al gestore del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani con il quale sia stata stipulata una convenzione, purche' tali rifiuti non eccedano la quantita' di trenta chilogrammi o di trenta litri.";
b) all'articolo 212, comma 8, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Non e' comunque richiesta l'iscrizione all'Albo per il trasporto dei propri rifiuti, come definiti dal presente comma, purche' lo stesso trasporto sia esclusivamente finalizzato al conferimento al gestore del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani con il quale sia stata stipulata una convenzione". ))
a) all'articolo 193, dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
"4-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano altresi' nel caso di trasporto di rifiuti speciali di cui all'articolo 184, comma 3, lettera a), effettuato dal produttore dei rifiuti stessi in modo occasionale e saltuario e finalizzato al conferimento al gestore del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani con il quale sia stata stipulata una convenzione, purche' tali rifiuti non eccedano la quantita' di trenta chilogrammi o di trenta litri.";
b) all'articolo 212, comma 8, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Non e' comunque richiesta l'iscrizione all'Albo per il trasporto dei propri rifiuti, come definiti dal presente comma, purche' lo stesso trasporto sia esclusivamente finalizzato al conferimento al gestore del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani con il quale sia stata stipulata una convenzione". ))