Articolo 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1986, n. 662
Articolo 1
Versione
16 ottobre 1986
Art. 2. 1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto per gli anni 1985, 1986, 1987 si fa fronte con le somme di cui all' art. 3 della legge 7 marzo 1985, n. 97 .
2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Entrata in vigore il 16 ottobre 1986
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