Art. 2. 1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto per gli anni 1985, 1986, 1987 si fa fronte con le somme di cui all' art. 3 della legge 7 marzo 1985, n. 97 .
2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.