Art. 1. 1. In attuazione della legge 7 marzo 1985, n. 97 , l'equiparazione delle qualifiche del personale degli istituti zooprofilattici sperimentali a quelle del personale del Servizio sanitario nazionale e' disposta, tenuto conto della specificita' delle funzioni esplicate dagli istituti stessi e salvaguardate le posizioni giuridiche acquisite nei termini di cui alla tabella allegata.
2. Al personale degli istituti predetti si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348 , con le decorrenze e modalita' ivi previste.
2. Al personale degli istituti predetti si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348 , con le decorrenze e modalita' ivi previste.