Articolo 8 del Regolamento del Decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1984, n. 956
Articolo 7Articolo 9
Versione
8 febbraio 1985
Art. 8.

Il conservatore dell'archivio notarile distrettuale che riceve la scheda di cui al precedente art. 2, effettua, senza indugio, il riscontro dei dati in essa contenuti con quelli riportati, ai sensi dell' art. 79, secondo comma, del regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326 , sulla busta in cui e' racchiusa copia del testamento pubblico, nonche' con quelli riportati sulle copie dei repertori di cui all' art. 65 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 . Qualora il conservatore accerti la mancata corrispondenza di alcuno dei suddetti dati, deve chiedere con lettera raccomandata delucidazioni al notaio, il quale le deve fornire entro i cinque giorni feriali successivi.
Ferma restando l'eventuale applicazione delle sanzioni di cui all' art. 15 della legge 25 maggio 1981, n. 307 , il notaio che nella scheda abbia omesso o erroneamente indicato uno dei dati di cui al precedente art. 2, deve trasmettere, entro cinque giorni da quando ha notizia dell'omissione o dell'errore, una nuova scheda sulla quale dovra' risultare chiaramente che sostituisce quella precedente errata. Il conservatore procede come indicato al precedente art. 7.
In occasione delle ispezioni di cui all' art. 128 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 , i capi delle circoscrizioni ispettive ed i conservatori degli archivi notarili accerteranno anche la esatta corrispondenza tra i dati indicati nelle schede di cui al precedente art. 2 e quelli desumibili dagli atti e repertori presentati dal notaio.
Qualora vengano accertate discordanze, si deve procedere come indicato nel comma precedente.
Entrata in vigore il 8 febbraio 1985
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