Art. 3. Categorie di documenti inaccessibili per motivi di
riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese 1. Ai sensi dell' articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241 , nonche' dell' articolo 8, comma 5, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352 , ed in relazione all'esigenza di salvaguardare la riservatezza di persone, gruppi e imprese, salva per costoro la garanzia della visione degli atti dei procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per la difesa dei loro interessi giuridici, sono sottratte all'accesso le seguenti categorie di documenti, qualora riguardino soggetti diversi da chi richiede l'accesso:
a) rapporti informativi sul personale dipendente, nonche' note caratteristiche a qualsiasi titolo compilate sul predetto personale;
b) accertamenti medico - legali e relativa documentazione;
c) documenti ed atti relativi alla salute delle persone ovvero concernenti le condizioni psico - fisiche delle medesime;
d) documentazione attinente ai lavori delle commissioni giudicatrici di concorso o a procedimenti di selezione e reclutamento del personale ovvero documenti attinenti a riconoscimenti di titoti professionali conseguiti all'estero, fino ad esaurimento delle procedure;
e) documentazione matricolare concernente situazioni private del personale dipendente e del personale sanitario a rapporto convenzionale con il Ministero della sanita';
f) documentazione concernente l'istruzione dei ricorsi amministrativi prodotti dal personale dipendente;
g) documentazione attinente ai provvedimenti di dispensa dal servizio, destituzione e decadenza dall'impiego;
h) documentazione relativa alla situazione familiare, finanziaria, economica e patrimoniale di persone ivi compresi i dipendenti, gruppi ed imprese comunque utilizzata ai fini dell'attivita' amministrativa;
i) atti e documenti relativi alla concessione dei benefici assistenziali (sussidi, indennizzi, prestiti e mutui) limitatamente agli aspetti che concernono la situazione economica, sanitaria e familiare dei beneficiari;
l) atti e documenti attinenti a procedimenti disciplinari ed azioni di responsabilita' dirigenziale, amministrativa, contabile e penale, nonche' rapporti e denunce agli organi giudiziari ed agli uffici di procura presso la Corte dei conti;
m) documentazione riguardante inchieste ispettive ovvero indagini sull'attivita' degli uffici, dei singoli dipendenti, o sull'attivita' di enti pubblici e privati su cui questa Amministrazione esercita forme di vigilanza.
Cio' vale sia per le richieste e le indagini condotte d'ufficio sia per quelle avviate su segnalazione di privati, di organizzazioni di categoria o sindacali e similari. Durante la fase istruttoria l'esclusione e' assoluta;
n) documenti relativi a procedure concorsuali per l'aggiudicazione di lavori e forniture di beni e servizi, nonche' atti che possano pregiudicare la sfera di riservatezza della impresa o ente in ordine ai propri interessi professionali, finanziari, industriali e commerciali. Per una adeguata tutela degli interessi richiamati, l'accesso e' consentito mediante estratto esclusivamente per le notizie riguardanti la stessa impresa od ente richiedente.
A conclusione delle procedure suddette e' consentito l'accesso ai documenti nel rispetto di quanto stabilito dalla successiva lettera o);
o) documentazione relativa all'attivita' di studio, professionale, industriale (ivi incluse le fasi di analisi, ricerca, sperimentazione e produzione), nonche' alla situazione finanziaria, economica e patrimoniale di persone, gruppi e imprese comunque utilizzata ai fini dell'attivita' amministrativa;
p) atti relativi al riconoscimento del carattere scientifico degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico e di diritto privato e della alta specialita' delle aziende ospedaliere e atti relativi al riconoscimento giuridico degli enti morali, durante la fase istruttoria;
q) documentazione ed atti relativi ai provvedimenti di approvazione dei regolamenti degli enti ed ospedali ai sensi dell' articolo 4, comma 12, del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni, durante la fase istruttoria;
r) nominativi del personale delegante e versamenti effettuati alle organizzazioni sindacali.
Note all'art. 3:
- Per il testo dell' art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241 , si veda in nota alle premesse.
- Per il testo dell' art. 8, comma 5, lettera d), del D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352 , si veda in nota alle premesse.
- Il testo del comma 12 dell'art. 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell' art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 ) come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 , e' il seguente: "Nulla e' innovato alla vigente disciplina per quanto concerne l'ospedale Galliera di Genova, l'Ordine mauriziano e gli istituti ed enti che esercitano l'assistenza ospedaliera di cui agli articoli 40 , 41 e 43, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , fermo restando che l'apporto dell'attivita' dei suddetti presidi ospedalieri al Servizio sanitario nazionale e' regolamentato con le modalita' previste dal presente articolo. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 , i requisiti tecnicoorganizzativi ed i regolamenti sulla dotazione organica e sull'organizzazione dei predetti presidi sono adeguati, per la parte compatibile, ai principi del presente decreto e a quelli di cui all' art. 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 , e sono approvati con decreto del Ministro della sanita'".
riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese 1. Ai sensi dell' articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241 , nonche' dell' articolo 8, comma 5, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352 , ed in relazione all'esigenza di salvaguardare la riservatezza di persone, gruppi e imprese, salva per costoro la garanzia della visione degli atti dei procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per la difesa dei loro interessi giuridici, sono sottratte all'accesso le seguenti categorie di documenti, qualora riguardino soggetti diversi da chi richiede l'accesso:
a) rapporti informativi sul personale dipendente, nonche' note caratteristiche a qualsiasi titolo compilate sul predetto personale;
b) accertamenti medico - legali e relativa documentazione;
c) documenti ed atti relativi alla salute delle persone ovvero concernenti le condizioni psico - fisiche delle medesime;
d) documentazione attinente ai lavori delle commissioni giudicatrici di concorso o a procedimenti di selezione e reclutamento del personale ovvero documenti attinenti a riconoscimenti di titoti professionali conseguiti all'estero, fino ad esaurimento delle procedure;
e) documentazione matricolare concernente situazioni private del personale dipendente e del personale sanitario a rapporto convenzionale con il Ministero della sanita';
f) documentazione concernente l'istruzione dei ricorsi amministrativi prodotti dal personale dipendente;
g) documentazione attinente ai provvedimenti di dispensa dal servizio, destituzione e decadenza dall'impiego;
h) documentazione relativa alla situazione familiare, finanziaria, economica e patrimoniale di persone ivi compresi i dipendenti, gruppi ed imprese comunque utilizzata ai fini dell'attivita' amministrativa;
i) atti e documenti relativi alla concessione dei benefici assistenziali (sussidi, indennizzi, prestiti e mutui) limitatamente agli aspetti che concernono la situazione economica, sanitaria e familiare dei beneficiari;
l) atti e documenti attinenti a procedimenti disciplinari ed azioni di responsabilita' dirigenziale, amministrativa, contabile e penale, nonche' rapporti e denunce agli organi giudiziari ed agli uffici di procura presso la Corte dei conti;
m) documentazione riguardante inchieste ispettive ovvero indagini sull'attivita' degli uffici, dei singoli dipendenti, o sull'attivita' di enti pubblici e privati su cui questa Amministrazione esercita forme di vigilanza.
Cio' vale sia per le richieste e le indagini condotte d'ufficio sia per quelle avviate su segnalazione di privati, di organizzazioni di categoria o sindacali e similari. Durante la fase istruttoria l'esclusione e' assoluta;
n) documenti relativi a procedure concorsuali per l'aggiudicazione di lavori e forniture di beni e servizi, nonche' atti che possano pregiudicare la sfera di riservatezza della impresa o ente in ordine ai propri interessi professionali, finanziari, industriali e commerciali. Per una adeguata tutela degli interessi richiamati, l'accesso e' consentito mediante estratto esclusivamente per le notizie riguardanti la stessa impresa od ente richiedente.
A conclusione delle procedure suddette e' consentito l'accesso ai documenti nel rispetto di quanto stabilito dalla successiva lettera o);
o) documentazione relativa all'attivita' di studio, professionale, industriale (ivi incluse le fasi di analisi, ricerca, sperimentazione e produzione), nonche' alla situazione finanziaria, economica e patrimoniale di persone, gruppi e imprese comunque utilizzata ai fini dell'attivita' amministrativa;
p) atti relativi al riconoscimento del carattere scientifico degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico e di diritto privato e della alta specialita' delle aziende ospedaliere e atti relativi al riconoscimento giuridico degli enti morali, durante la fase istruttoria;
q) documentazione ed atti relativi ai provvedimenti di approvazione dei regolamenti degli enti ed ospedali ai sensi dell' articolo 4, comma 12, del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni, durante la fase istruttoria;
r) nominativi del personale delegante e versamenti effettuati alle organizzazioni sindacali.
Note all'art. 3:
- Per il testo dell' art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241 , si veda in nota alle premesse.
- Per il testo dell' art. 8, comma 5, lettera d), del D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352 , si veda in nota alle premesse.
- Il testo del comma 12 dell'art. 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell' art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 ) come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 , e' il seguente: "Nulla e' innovato alla vigente disciplina per quanto concerne l'ospedale Galliera di Genova, l'Ordine mauriziano e gli istituti ed enti che esercitano l'assistenza ospedaliera di cui agli articoli 40 , 41 e 43, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , fermo restando che l'apporto dell'attivita' dei suddetti presidi ospedalieri al Servizio sanitario nazionale e' regolamentato con le modalita' previste dal presente articolo. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 , i requisiti tecnicoorganizzativi ed i regolamenti sulla dotazione organica e sull'organizzazione dei predetti presidi sono adeguati, per la parte compatibile, ai principi del presente decreto e a quelli di cui all' art. 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 , e sono approvati con decreto del Ministro della sanita'".