2. Sono escluse dalla tassazione le aree comuni del condominio di cui all' articolo 1117 del codice civile che possono produrre rifiuti agli effetti dell'articolo 62. Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva .
3. Nel caso di locali in multiproprieta' e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni e' responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
4. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 NOVEMBRE 1996,N. 599, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 24 GENNAIO 1997, N. 5 )) .