2. In caso di mancato adempimento da parte del contribuente alle richieste di cui al comma 1 nel termine concesso, gli agenti di polizia urbana o i dipendenti dell'ufficio comunale ovvero il personale incaricato della rilevazione della materia imponibile ai sensi dell'articolo 71, comma 4, muniti di autorizzazione del sindaco e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici, salvi i casi di immunita' o di segreto militare, in cui l'accesso e' sostituito da dichiarazioni del responsabile del relativo organismo.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento puo' essere effettuato in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall' articolo 2729 del codice civile .
(( 3-bis. L'ufficio comunale puo' richiedere, ai sensi del comma 1, all'amministratore del condominio di cui all' articolo 1117 del codice civile ed al soggetto responsabile del pagamento previsto dall'art. 63, comma 3, la presentazione dell'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree dei partecipanti al condominio ed al centro commerciale integrato ))