Articolo 73 del Decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507
Articolo 72Articolo 74
Versione
24 dicembre 1993
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Versione
26 gennaio 1997
Art. 73. Poteri dei comuni 1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, effettuata anche in base alle convenzioni di cui all'articolo 71, comma 4, l'ufficio comunale puo' rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, ed a rispondere a questionari, relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti; puo' utilizzare dati legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo ovvero richiedere ad uffici pubblici o di enti pubblici anche economici, in esenzione da spese e diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.
2. In caso di mancato adempimento da parte del contribuente alle richieste di cui al comma 1 nel termine concesso, gli agenti di polizia urbana o i dipendenti dell'ufficio comunale ovvero il personale incaricato della rilevazione della materia imponibile ai sensi dell'articolo 71, comma 4, muniti di autorizzazione del sindaco e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici, salvi i casi di immunita' o di segreto militare, in cui l'accesso e' sostituito da dichiarazioni del responsabile del relativo organismo.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento puo' essere effettuato in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall' articolo 2729 del codice civile .
(( 3-bis. L'ufficio comunale puo' richiedere, ai sensi del comma 1, all'amministratore del condominio di cui all' articolo 1117 del codice civile ed al soggetto responsabile del pagamento previsto dall'art. 63, comma 3, la presentazione dell'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree dei partecipanti al condominio ed al centro commerciale integrato ))
Entrata in vigore il 26 gennaio 1997
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