a) abitazioni con unico occupante;
b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del comune;
c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attivita'.
4. La tariffa unitaria puo' essere ridotta:
a) di un importo non superiore ad un terzo nei confronti dell'utente che, versando nelle circostanze di cui alla lettera b) del comma 3, risieda o abbia la dimora, per piu' di sei mesi all'anno, in localita' fuori del territorio nazionale;
b) di un importo non superiore al 30 per cento nei confronti degli agricoltori occupanti la parte abitativa della costruzione rurale.
5. Le riduzioni delle superfici e quelle tariffarie di cui ai precedenti commi sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione con effetto dall'anno successivo.
6. Il contribuente e' obbligato a denunciare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta di cui ai commi 3 e 4; in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria e sono applicabili le sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione dall'art. 76.
------------------ AGGIORNAMENTO (12) Il D.L. 25 novembre 1996, n. 599 convertito con modificazioni dalla
L. 24 gennaio 1997, n. 5 , come modificato dal D.L. 29 settembre 1997, n. 328 , convertito con modificazioni dalla L. 29 novembre 1997, n. 410 ha disposto (con l'art. 2, comma 4-bis) che "Le disposizioni di cui all' articolo 66, commi 1 e 2, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 , come sostituito dall' articolo 3, comma 68, lettera f), della legge 28 dicembre 1995, n. 549 , sono abrogate ferme restando per il 1997 e il 1998 l'imponibilita' delle superfici scoperte operative e l'esclusione dal tributo delle aree scoperte pertinenziali od accessorie a locali tassabili."
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AGGIORNAMENTO (19)
Il D.L. 26 gennaio 1999, n. 8 ,convertito con modificazioni dalla L. 25 marzo 1999, n. 75 nel modificare l' art. 6, comma 1 del D.L. 29 settembre 1997, n. 328 , convertito con modificazioni dalla L. 29 novembre 1997, n. 410 che a sua volta modifica l' art. 2, comma 4-bis del D.L. 25 novembre 1996, n. 599 convertito con modificazioni dalla L. 24 gennaio 1997, n. 5 ha conseguentemente disposto (con l'art. 1) che "Il disposto dell' articolo 6 del decreto-legge 29 settembre 1997, n. 328 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1997, n. 410 , continua ad applicarsi anche successivamente al 1998".