2. Nei ruoli suppletivi sono, di regola, iscritti gli importi o i maggiori importi derivanti dagli accertamenti nonche' quelli delle partite comunque non iscritte nei ruoli principali.
3. Gli importi di cui al comma 1 sono riscossi in quattro rate bimestrali consecutive alle scadenze previste dall' articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , riducibili a due rate su autorizzazione dell'intendente di finanza.
Su istanza del contribuente iscritto nei ruoli principali o suppletivi il sindaco puo' concedere per gravi motivi la ripartizione fino a otto rate del carico tributario se comprensivo di tributi arretrati. In caso di omesso pagamento di due rate consecutive l'intero ammontare iscritto nei ruoli e' riscuotibile in unica soluzione. Sulle somme il cui pagamento e' differito rispetto all'ultima rata di normale scadenza si applicano gli interessi del 7 per cento per ogni semestre o frazione di semestre. (7)
4. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi precedenti, si applicano, per quanto attiene al tributo, da parte del competente ufficio comunale, gli articoli 11, 12, escluso il primo comma, 13, 18, primo e terzo comma, 19, secondo comma, 20, secondo comma, 21, secondo comma, 23, 24, esclusa la seconda parte del primo comma, 25, 26, escluso l'ultimo comma, 27, 28, 29, 30, 31 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 .
5. Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e nel decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 .
6. Si applica l' articolo 298 del regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175 , e successive modificazioni.
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AGGIORNAMENTO (6)
Il D.L. 28 giugno 1995, n. 250 convertito con modificazioni dalla
L. 8 agosto 1995, n. 349 ha disposto (con l'art. 1, comma 13) che "Il termine del 15 dicembre 1994 per la formazione e consegna dei ruoli relativi alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, ai sensi dell' articolo 72, comma 1, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 , e' differito al 30 settembre 1995".
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AGGIORNAMENTO (7)
Il D.L. 2 ottobre 1995, n. 415 convertito con modificazioni dalla L. 29 novembre 1995, n. 507 ha disposto (con l'art. 4, comma 10) che "Il termine per l'applicabilita' dell' articolo 72, comma 3, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 , e' fissato al 1 gennaio 1995."