Art. 9. ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 14 SETTEMBRE 2011, N. 167))
Versione
1 marzo 1955
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25 ottobre 2011
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Giurisprudenza • 2
- 1. Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/04/1982, n. 2358Provvedimento: Anche nel rapporto di tirocinio il patto di prova deve risultare da atto scritto ad substantiam, stante il richiamo dell'art. 9 della legge 19 gennaio 1955 n. 25 all'art. 2096 cod. civ. ed atteso che detto rapporto, pur dotato di sue peculiari caratteristiche, ha tuttavia la sostanziale natura di un vero e proprio rapporto di lavoro, non diverso, quanto alle garanzie che lo assistono, dagli altri rapporti di lavoro. ( V 3481/72, mass n 361383).*Leggi di più...
- lavoro·
- lavoro subordinato·
- costituzione del rapporto individuale di lavoro subordinato·
- tirocinio (apprendistato)·
- assunzione·
- estinzione (recesso e risoluzione) del rapporto·
- assunzione in prova·
- forma scritta "ad substantiam"·
- necessità·
- patto di prova·
- recesso del datore di lavoro dal rapporto di apprendistato·
- limiti·
- rapporto di tirocinio·
- condizioni·
- forma
- 2. Corte Cost., sentenza 04/02/1970, n. 14Provvedimento: […] L'assunzione in prova (art. 2096 cod. civ.) è contratto diverso da quello di apprendistato, il quale può, soltanto per tempo limitatissimo e per volontà delle parti, essere preceduto da un periodo di prova (art. 9 legge n. 25 del 1955).Leggi di più...
- illegittimita' costituzionale.·
- apprendistato·
- sent. 14/70 c. lavoro·
- violazione del principio di eguaglianza·
- contratto a termine o in prova·
- natura del relativo contratto·
- esclusione·
- privazione del diritto all'indennita' di anzianita' per l'apprendista