Articolo 73 del Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151
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27 aprile 2001
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28 maggio 2003
Art. 73. Indennita' in caso di interruzione della gravidanza
(legge 11 dicembre 1990, n. 379, art. 4) 1. In caso di interruzione della gravidanza, spontanea o volontaria, nei casi previsti dagli articoli 4 , 5 e 6 della legge 22 maggio 1978, n. 194 , verificatasi non prima del terzo mese di gravidanza, l'indennita' di cui all'articolo 70 e' corrisposta nella misura pari all'80 per cento di una mensilita' del reddito o della retribuzione determinati ai sensi dei commi 2 e 3 del citato articolo 70.
2. La domanda deve essere corredata da certificato medico, rilasciato dalla U.S.L. che ha fornito le prestazioni sanitarie, comprovante il giorno dell'avvenuta interruzione della gravidanza, spontanea o volontaria, ai sensi della legge 22 maggio 1978, n. 194 , e deve essere presentata ((al competente ente che gestisce forme obbligatorie di previdenza in favore dei liberi professionisti)) entro il termine perentorio di centottanta giorni dalla data dell'interruzione della gravidanza.
Entrata in vigore il 28 maggio 2003
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