Articolo 31 del Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151
Articolo 28Articolo 32
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27 aprile 2001
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1 gennaio 2008
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25 giugno 2015
Art. 31. (Adozioni e affidamenti) 1. Il congedo di cui all'articolo 26, commi 1, 2 e 3, che non sia stato chiesto dalla lavoratrice spetta, alle medesime condizioni, al lavoratore.
(( 2. Il congedo di cui all'articolo 26, comma 4, spetta, alle medesime condizioni, al lavoratore anche qualora la madre non sia lavoratrice. L'ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione certifica la durata del periodo di permanenza all'estero del lavoratore. ))
Entrata in vigore il 25 giugno 2015
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