(legge 11 dicembre 1990, n. 379, art. 3) 1. In caso di adozione o di affidamento, l'indennita' di maternita' di cui all'articolo 70 spetta, sulla base di idonea documentazione, per i periodi e secondo quanto previsto all'articolo 26.
2. La domanda deve essere presentata dalla madre al competente ente che gestisce forme obbligatorie di previdenza in favore dei liberi professionisti entro il termine perentorio di centottanta giorni dall'ingresso del minore e deve essere corredata da idonee dichiarazioni, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 , attestanti l'inesistenza del diritto a indennita' di maternita' per qualsiasi altro titolo e la data di effettivo ingresso del minore nella famiglia.
3. Alla domanda di cui al comma 2 va allegata copia autentica del provvedimento di adozione o di affidamento.
(7) (9) ((36)) --------------- AGGIORNAMENTO (7)
La Corte Costituzionale con sentenza 17 - 23 dicembre 2003, n. 371 (in G.U. 1a s.s. 31/12/2003, n. 52) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 72 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', a norma dell' articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53 ), nella parte in cui non prevede che nel caso di adozione internazionale l'indennita' di maternita' spetta nei tre mesi successivi all'ingresso del minore adottato o affidato, anche se abbia superato i sei anni di eta'". --------------- AGGIORNAMENTO (9)
La Corte costituzionale con sentenza 11 - 14 ottobre 2005, n. 385 (in G.U. 1a s.s. 19/10/2005, n. 42) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale degli artt. 70 e 72 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', a norma dell' art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53 ), nella parte in cui non prevedono il principio che al padre spetti di percepire in alternativa alla madre l'indennita' di maternita', attribuita solo a quest'ultima". --------------- AGGIORNAMENTO (36)
La Corte Costituzionale, con sentenza 7 - 22 ottobre 2015, n. 205 (in G.U. 1ª s.s. 28/10/2015, n. 43), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 72 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', a norma dell' articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53 ), nella versione antecedente alle novita' introdotte dall' art. 20 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80 (Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, in attuazione dell' articolo 1, commi 8 e 9, della legge 10 dicembre 2014, n. 183 ), nella parte in cui, per il caso di adozione nazionale, prevede che l'indennita' di maternita' spetti alla madre libera professionista solo se il bambino non abbia superato i sei anni di eta'".