Articolo 3 del Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151
Articolo 2Articolo 4
Versione
27 aprile 2001
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Versione
20 febbraio 2010
Art. 3. (( (Divieto di discriminazione) )) (( 1. E' vietata qualsiasi discriminazione per ragioni connesse al sesso, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 , con particolare riguardo ad ogni trattamento meno favorevole in ragione dello stato di gravidanza, nonche' di maternita' o paternita', anche adottive, ovvero in ragione della titolarita' e dell'esercizio dei relativi diritti. ))
Entrata in vigore il 20 febbraio 2010
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