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1 gennaio 2004
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28 agosto 2015
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6 giugno 2024
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Art. 42-bis. (Assegnazione temporanea dei lavoratori dipendenti alle amministrazioni pubbliche) 1. Il genitore con figli minori fino a tre anni di eta' dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , e successive modificazioni, puo' essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attivita' lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione. L'eventuale dissenso deve essere motivato e limitato a casi o esigenze eccezionali. L'assenso o il dissenso devono essere comunicati all'interessato entro trenta giorni dalla domanda. ((50)) 2. Il posto temporaneamente lasciato libero non si rendera' disponibile ai fini di una nuova assunzione.
--------------- AGGIORNAMENTO (50)
La Corte Costituzionale, con sentenza 16 aprile - 4 giugno 2024, n. 99 (in G.U. 1ª s.s. 05/06/2024, n. 23), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 42-bis, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', a norma dell' articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53 ), nella parte in cui prevede che il trasferimento temporaneo del dipendente pubblico, con figli minori fino a tre anni di eta', possa essere disposto «ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attivita' lavorativa», anziche' «ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale e' fissata la residenza della famiglia o nella quale l'altro genitore eserciti la propria attivita' lavorativa»".
--------------- AGGIORNAMENTO (50)
La Corte Costituzionale, con sentenza 16 aprile - 4 giugno 2024, n. 99 (in G.U. 1ª s.s. 05/06/2024, n. 23), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 42-bis, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', a norma dell' articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53 ), nella parte in cui prevede che il trasferimento temporaneo del dipendente pubblico, con figli minori fino a tre anni di eta', possa essere disposto «ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attivita' lavorativa», anziche' «ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale e' fissata la residenza della famiglia o nella quale l'altro genitore eserciti la propria attivita' lavorativa»".
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- 1. Assegnazione temporanea art 42 bis D.lgs 151/2001https://www.laleggepertutti.it/ · 48.462894
Assegnazione temporanea art 42 bis D.lgs 151/2001 - fisio78 - 17-01-2019 Riguardo l' art.42 bis d.lgs 151/2001 sull'assegnazione temporanea fino a tre anni di durata per i genitori di minori , sono dipendente di un'azienda sanitaria del SSN a tempo indeterminato ( termino i sei mesi del periodo di prova il 1 aprile 2019). […]
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Giurisprudenza • +500
- 1. TAR Bologna, sez. I, sentenza 29/03/2024, n. 224Provvedimento: […] - dell'illegittimo silenzio serbato dal Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile in ordine alla richiesta di trasferimento temporaneo ex art. 42 bis D.lgs 151/2001 del 31.10.2023 acquisita al prot. n. 32021 del 2.11.2023, nonché per la declaratoria dell'obbligo del Ministero di riscontrare l'istanza ivi contenuta con un espresso provvedimento.Leggi di più...
- compensazione delle spese·
- trasferimento temporaneo·
- art. 10 bis L. 241/1990·
- art. 42 bis D.lgs 151/2001·
- violazione art. 2 L. 241/1990·
- principio di soccombenza virtuale·
- cessazione della materia del contendere·
- procedimento amministrativo·
- illegittimo silenzio