Articolo 86 del Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151
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28 maggio 2003
Art. 86. Disposizioni abrogate
(legge 9 dicembre 1977, n. 903, articolo 3, comma 2;
legge 29 dicembre 1987, n. 546, articolo 9; legge 8
marzo 2000, n. 53, articoli 15 e 17, comma 4) 1. Restano abrogate le seguenti disposizioni:
a) gli articoli 18 e 19 della legge 26 aprile 1934, n. 653 ; b) la legge 26 agosto 1950, n. 860 .
2. Dalla data di entrata in vigore del presente testo unico, sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni legislative:
a) la legge 30 dicembre 1971, n. 1204 e successive modificazioni; b) il secondo comma dell'articolo 3; i commi 1 e 2, lettere a) e b), dell'articolo 5 ; gli articoli 6 , 6-bis , 6-ter e 8 della legge 9 dicembre 1977, n. 903 ; c) la lettera n) del comma 3 dell'articolo 31 e l' articolo 39-quater della legge 4 maggio 1983, n. 184 , nonche' le parole "e gli articoli 6 e 7 della legge 9 dicembre 1977, n. 903 , si applicano anche agli affidatari di cui al comma precedente" del secondo comma dell'articolo 80 della legge 4 maggio 1983, n. 184 ; d) il comma 4 dell'articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 ; e) la legge 29 dicembre 1987, n. 546 ; f) l' articolo 13 della legge 7 agosto 1990, n. 232 , cosi' come modificato dall' articolo 3 del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 271 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1994, n. 433 ; g) la legge 11 dicembre 1990, n. 379 ; h) l' articolo 8 del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103 , convertito, con modificazioni, dalla legge 1 giugno 1991, n. 166 ; i) il comma 1 dell'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 ; j) i commi 1 e 3 dell'articolo 14 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 ; k) i commi 3 , 4 e 5 dell'articolo 6 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 , convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 ; l) il comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 9 settembre 1994, n. 566 ; m) l' articolo 69 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 ; n) l' articolo 2 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564 ; o) il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645 ; p) il comma 15 dell'articolo 8 del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468 ; q) l' articolo 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 , cosi' come modificato dagli articoli 50 e 63 della legge 17 maggio 1999, n. 144 ; r) i commi 1 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 e 14 dell'articolo 49 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ; s) i commi 2 e 3 dell'articolo 4 e i commi 2 e 3 dell'articolo 5 del decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24 ; t) il comma 5 dell'articolo 3, il comma 4-bis dell'articolo 4 e l'articolo 10 e i commi 2 e 3 dell'articolo 12, salvo quanto previsto dalla lettera dd) dell'articolo 85 del presente testo unico, ((e l'articolo 14)) della legge 8 marzo 2000, n. 53 ; u) i commi 10 e 11 dell'articolo 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 .
3. Dalla data di entrata in vigore del presente testo unico, sono abrogate le seguenti disposizioni regolamentari:
a) gli articoli 1 , 11 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026 .
(( 3-bis. Le disposizioni di cui agli articoli 17 e 18 della legge 8 marzo 2000, n. 53 , non si applicano con riferimento ai congedi disciplinati dal presente testo unico. ))
Entrata in vigore il 28 maggio 2003
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