Articolo 41 del Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151
Articolo 40Articolo 42
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27 aprile 2001
Art. 41. Riposi per parti plurimi
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 10, comma 6) 1. In caso di parto plurimo, i periodi di riposo sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste dall'articolo 39, comma 1, possono essere utilizzate anche dal padre.
Entrata in vigore il 27 aprile 2001
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