Articolo 48 del Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151
Articolo 47Articolo 46
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27 aprile 2001
Art. 48. Trattamento economico e normativo
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 7, comma 5) 1. I periodi di congedo per la malattia del figlio sono computati nell'anzianita' di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilita' o alla gratifica natalizia.
2. Si applica quanto previsto all'articolo 22, commi 4, 6 e 7.
Entrata in vigore il 27 aprile 2001
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