Articolo 88 del Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151
Articolo 87Articolo 85
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27 aprile 2001
Art. 88. Entrata in vigore 1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Entrata in vigore il 27 aprile 2001
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