Articolo 4 quinquies del Decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299
Articolo 4 quaterArticolo 4 sexies
Versione
23 agosto 1978
>
Versione
31 marzo 1981
>
Versione
17 agosto 1984
Art. 4-quinquies. Art. 4 - quinquies

In riferimento ai benefici previsti dal presente decreto-legge restano ferme le domande di contributo presentate ai sensi del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79 , convertito, con modificazioni, nella legge 18 maggio 1968, n. 241 , salva la facolta' prevista dal secondo comma dell'articolo 17 della legge. 5 febbraio 1970, n. 21, come modificato dall' articolo 15 della legge 14 ottobre 1974, n. 504 . ((Nel caso di trasferimento totale o parziale dell'immobile per atto tra vivi all'acquirente o al donatario e' concesso il contributo spettante al proprietario al 14 gennaio 1968 dell'immobile danneggiato, contributo conteggiato ai sensi delle norme in vigore all'atto della concessione ancorche' l'immobile sia stato oggetto di piu' trasferimenti)) .
Entrata in vigore il 17 agosto 1984
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente