Art. 4-quater. Art. 4 - quater
((Agli aventi diritto al contributo per la riparazione o la ricostruzione delle unita' immobiliari e' concesso un contributo suppletivo, non superiore al 5 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, in almeno uno dei seguenti casi:
a) per opere di sistemazione del lotto ad essi assegnato;
b) quando il lotto sia ubicato in zona non accessibile ai normali mezzi meccanici;
c) per la demolizione del fabbricato da ricostruire;
d) per opere necessarie alla funzionalita' del lotto e dell'immobile.
Il contributo suppletivo e', concesso, insieme al contributo principale, sulla base di idonea documentazione tecnica e di eventuali ulteriori accertamenti a cura della commissione di cui all'articolo 5 della legge 29 aprile 1976, n. 178))
((Agli aventi diritto al contributo per la riparazione o la ricostruzione delle unita' immobiliari e' concesso un contributo suppletivo, non superiore al 5 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, in almeno uno dei seguenti casi:
a) per opere di sistemazione del lotto ad essi assegnato;
b) quando il lotto sia ubicato in zona non accessibile ai normali mezzi meccanici;
c) per la demolizione del fabbricato da ricostruire;
d) per opere necessarie alla funzionalita' del lotto e dell'immobile.
Il contributo suppletivo e', concesso, insieme al contributo principale, sulla base di idonea documentazione tecnica e di eventuali ulteriori accertamenti a cura della commissione di cui all'articolo 5 della legge 29 aprile 1976, n. 178))