Articolo 4 bis del Decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299
Articolo 4Articolo 4 ter
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23 agosto 1978
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31 marzo 1981
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28 marzo 1987
Art. 4-bis. Art. 4 - bis

((1. Nei comuni indicati nell'articolo 26 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, e nell'articolo 11 della legge 29 aprile 1976, n. 178, il contributo per la ricostruzione della prima unita' immobiliare destinata ad uso di abitazione, ivi comprese quelle rurali, e' pari al costo di intervento moltiplicato per la superficie complessiva dell'unita' immobiliare da ricostruire, sino ad un massimo di 110 metri quadrati utili abitabili.
2. Qualora la superficie distrutta o da demolire risulti inadeguata alle esigenze abitative del proprietario e del suo nucleo familiare, il contributo e' commisurato alla superficie utile abitabile occorrente per la costruzione di un alloggio adeguato a dette esigenze abitative, ai sensi dell'articolo 4 della legge 29 aprile 1976, n. 178. Per le unita' immobiliari appartenenti allo stesso proprietario, oltre la prima, anche se destinate ad uso diverso da quello abitativo, il contributo e' commisurato alla superficie utile abitabile dell'unita' immobiliare distrutta o da demolire fino ad un massimo di novantacinque metri quadrati utili abitabili.
3. Il contributo massimo per la riparazione anche di unita' immobiliari diverse dalle abitazioni e' pari a quello determinato ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1984, n. 80.
4. All'erogazione dei contributi si provvede con le modalita' dell'articolo 15 della legge 14 maggio 1981, n. 219. Fermi restando gli scaglionamenti percentuali previsti dall'articolo 6 della legge 29 aprile 1976, n. 178, integrato dall'articolo 8 della legge 7 marzo 1981, n. 64, il costo di intervento per la determinazione del contributo e' fissato semestralmente con decreto del Ministro dei lavori pubblici ai sensi dell'articolo 4 della legge 29 aprile 1976, n. 178, e successive modificazioni, e si applica a tutte le assegnazioni disposte nel periodo di riferimento.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai lavori comunque non ultimati, per le parti ancora da realizzare alla data del 31 dicembre 1986 e per le domande giacenti presso i comuni a tale epoca. Sono abrogati gli articoli 6 e 7 della legge 7 marzo 1981, n. 64.
6. Ai contributi di cui ai precedenti commi si applicano le maggiorazioni, tra loro cumulabili, previste dagli articoli 2 e 6 del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1984, n. 80))
Entrata in vigore il 28 marzo 1987
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