Articolo 3 del Decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105
Articolo 2Articolo 3 bis
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Art. 3. Esami di Stato per l'abilitazione alla professione di farmacista e per l'accesso alla sezione B dell'albo professionale degli psicologi a altre norme in materia di abilitazione professionale 1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, primo comma, del regolamento sugli esami di Stato, di cui al decreto del Ministro per la pubblica istruzione 9 settembre 1957, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 271 del 2 novembre 1957, con ordinanza del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca sono indette, per l'anno 2003, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una sessione straordinaria di esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di farmacista, riservata ai laureati in farmacia con percorso formativo quadriennale, i quali abbiano iniziato la loro formazione anteriormente al 1 novembre 1993, nonche' una sessione straordinaria di esami di Stato per l'accesso alla sezione B dell'albo professionale degli psicologi. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 11 LUGLIO 2003, N. 170 .
1-bis. I possessori dei titoli conseguiti secondo l'ordinamento previgente alla riforma di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509 , e ai relativi decreti attuativi, fino alle sessioni di esame di Stato di abilitazione professionale dell'anno 2010, svolgono le prove degli esami di Stato per le professioni di dottore agronomo a dottore forestale, architetto, assistente sociale, attuario, biologo, chimico, geologo, ingegnere e psicologo secondo l'ordinamento previgente al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 . (5) ((7)) 1-ter. Al fine di consentire lo svolgimento degli esami di Stato per l'accesso ai settori previsti nella sezione B dell'albo professionale degli psicologi dall' articolo 53, comma 3, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 , nella predetta sezione B sono individuati i seguenti settori:
a) settore delle tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro;
b) settore delle tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunita'.
1-quater. Agli iscritti nei settori di cui alle lettere a) a b) del comma 1-ter spettano, rispettivamente, i titoli professionali di "dottore in tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro" e di "dottore in tecniche psicologiche per i servizi alla persona a alla comunita'", in luogo del titolo di "psicologo iunior" previsto dall' articolo 50, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 .
1-quinquies. Le attivita' professionali che formano oggetto delle professioni di cui ai commi 1-ter a 1-quater sono individuate nel modo seguente:
a) per il settore delle tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro:
1) realizzazione di progetti formativi diretti a promuovere lo sviluppo delle potenzialita' di crescita individuale e di integrazione sociale, e facilitare i processi di comunicazione, e migliorare la gestione dello stress e la qualita' della vita;
2) applicazione di protocolli per l'orientamento professionale, per l'analisi dei bisogni formativi, per la selezione e la valorizzazione delle risorse umane;
3) applicazione di conoscenze ergonomiche alla progettazione di tecnologie e al miglioramento dell'interazione fra individui a specifici contesti di attivita';
4) esecuzione di progetti di prevenzione e formazione sulle tematiche del rischio a della sicurezza;
5) utilizzo di test e di altri strumenti standardizzati per l'analisi del comportamento, dei processi cognitivi, delle opinioni e degli atteggiamenti, dei bisogni e delle motivazioni, dell'interazione sociale, dell'idoneita' psicologica a specifici compiti e condizioni;
6) elaborazione di dati per la sintesi psicodiagnostica prodotta dallo psicologo;
7) collaborazione con lo psicologo nella costruzione, adattamento e standardizzazione di strumenti di indagine psicologica;
8) attivita' didattica nell'ambito delle specifiche competenze caratterizzanti il settore;
b) per il settore delle tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunita':
1) partecipazione all'equipe multidisciplinare nella stesura del bilancio delle disabilita', delle risorse, del bisogni e delle aspettative del soggetto, nonche' delle richieste a delle risorse dell'ambiente;
2) attuazione di interventi per la riabilitazione, rieducazione funzionale e integrazione sociale di soggetti con disabilita' pratiche, con deficit neuropsicologici, con disturbi psichiatrici o con dipendenza da sostanze;
3) collaborazione con lo psicologo nella realizzazione di interventi diretti a sostenere la relazione genitore-figlio, a ridurre il carico familiare, e sviluppare reti di sostegno a di aiuto nelle situazioni di disabilita':
4) collaborazione con lo psicologo negli interventi psico-educativi e nelle attivita' di promozione della salute, di modifica dei comportamenti a rischio, di inserimento e partecipazione sociale;
5) utilizzo di test e di altri strumenti standardizzati per l'analisi del comportamento, dei processi cognitivi, delle opinioni e degli atteggiamenti, dei bisogni e delle motivazioni, dell'interazione sociale, dell'idoneita' psicologica a specifici compiti a condizioni;
6) elaborazione di dati per la sintesi psicodiagnostica prodotta dallo psicologo;
7) collaborazione con lo psicologo nella costruzione, adattamento e standardizzazione di strumenti di indagine psicologica;
8) attivita' didattica nell'ambito delle specifiche competenze caratterizzanti il settore.
1-sexies. Il comma 2 dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 , e' abrogato.

------------- AGGIORNAMENTO (5)
Il D.L. 29 dicembre 2010, n. 225 , convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10 , ha disposto (con l'art. 1, comma 1), in relazione all'art. 3, comma 1-bis, che "E' fissato al 31 marzo 2011 il termine di scadenza dei termini e dei regimi giuridici indicati nella tabella 1 allegata con scadenza in data anteriore al 15 marzo 2011". ------------- AGGIORNAMENTO (7)
Il D.P.C.M. 25 marzo 2011 (in G.U. 31/03/2011, n. 74) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che il termine di cui al comma 1-bis del presente articolo e' prorogato al 31 dicembre 2011.
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che la presente modifica ha effeto dal 1° aprile 2011.
Entrata in vigore il 15 aprile 2011
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