Articolo 16 - Accordo della Legge 14 gennaio 2013, n. 3
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Versione
26 gennaio 2013
Articolo 16
Esenzioni dalle imposte per i Partecipanti Non Ufficiali

I Partecipanti Non Ufficiali sono esentati, nell'ambito delle attivita' non commerciali svolte all'interno del proprio spazio espositivo, da ogni imposizione diretta. I fabbricati posseduti dai Partecipanti Non Ufficiali sono esentati dal pagamento dell'Imposta Municipale Propria, ove applicabile. L'esenzione si applica per la durata del presente Accordo. Gli atti, transazioni e operazioni finanziarie posti in essere dai Partecipanti Non Ufficiali e relativi ai fabbricati da essi utilizzati ai fini della partecipazione all'Expo Milano 2015 sono esenti dalle imposte di bollo, registro, ipotecaria e catastale. Per quanto concerne le importazioni definitive o in ammissione temporanea da parte dei Partecipanti Non Ufficiali, di beni connessi con la propria partecipazione all'Expo Milano 2015, ossia necessari alla costruzione, all'allestimento, al mantenimento e al funzionamento del loro spazio espositivo, lo Stato ospitante adottera' misure di semplificazione delle inerenti procedure doganali. Indipendentemente dal regime che viene adottato, i beni importati verranno sottoposti ai controlli sanitari e fitosanitari, nonche' ai provvedimenti che ne derivano ai sensi dei regolamenti in vigore nell'Unione Europea. Le autorita' italiane effettueranno detti controlli con tutta la diligenza necessaria, tenendo conto delle esigenze operative dei Partecipanti Non Ufficiali.

Entrata in vigore il 26 gennaio 2013
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