Articolo 25 - Accordo della Legge 14 gennaio 2013, n. 3
Articolo 24
Versione
26 gennaio 2013
Articolo 25
Entrata in vigore, denuncia, eventuali modifiche

Il presente Accordo entrera' in vigore alla data della conferma della ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti Contraenti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne di ratifica all'uopo previste. Il presente Accordo rimarra' in vigore per otto mesi successivi alla chiusura dell'Esposizione Universale Expo Milano 2015, ovvero fino al 30 giugno 2016, ad eccezione del paragrafo 6 dell'articolo 19 che rimarra' in vigore fino al 30 aprile 2017. Il presente Accordo potra' essere denunciato in qualsiasi momento e la denuncia avra' effetto tre mesi dopo la sua notifica all'altra Parte Contraente. Il presente Accordo potra' essere modificato consensualmente tramite la via diplomatica.
Fatto a Roma, l'11 luglio 2012 in due originali, ciascuno nelle lingue italiana, francese e inglese, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di discordanza nell'interpretazione, il testo in lingua inglese e' quello che prevale.




Per il Governo Per il Bureau
della Repubblica italiana International des Expositions




Parte di provvedimento in formato grafico


Entrata in vigore il 26 gennaio 2013
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