Articolo 9 - Accordo della Legge 14 gennaio 2013, n. 3
Articolo 8Articolo 10
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26 gennaio 2013
Articolo 9
Prerogative dei Commissariati Generali di Sezione

1. Lo Stato ospitante riconosce ai Commissariati Generali di Sezione il potere, nell'ambito dell'attivita' istituzionale, di:
a) stipulare contratti,
b) acquisire e cedere beni mobili ed immobili,
c) stare in giudizio. Ai sensi della Convenzione, i Commissariati Generali di Sezione sono rappresentati dal Commissario Generale di Sezione o, in sua assenza, dal Commissario Generale Vicario.

Entrata in vigore il 26 gennaio 2013
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