Articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 168
Articolo 3Articolo 5
Versione
27 ottobre 2010
Art. 4. Parere dell'Autorita' garante della concorrenza
e del mercato 1. Gli affidamenti di servizi pubblici locali assumono rilevanza ai fini dell'espressione del parere di cui all'articolo 23-bis, comma 4, se il valore economico del servizio oggetto dell'affidamento supera la somma complessiva di 200.000,00 euro annui.
2. Nella richiesta del parere di cui al comma 1, esclusivamente per i servizi relativi al settore idrico, l'ente affidante puo' rappresentare specifiche condizioni di efficienza che rendono la gestione «in house» non distorsiva della concorrenza, ossia comparativamente non svantaggiosa per i cittadini rispetto a una modalita' alternativa di gestione dei servizi pubblici locali, con particolare riferimento:
a) alla chiusura dei bilanci in utile, escludendosi a tal fine qualsiasi trasferimento non riferito a spese per investimenti da parte dell'ente affidante o altro ente pubblico;
b) al reinvestimento nel servizio almeno dell'80 per cento degli utili per l'intera durata dell'affidamento;
c) all'applicazione di una tariffa media inferiore alla media di settore;
3. Nel rendere il parere di cui al comma 1 si tiene espressamente conto delle condizioni rappresentate ai sensi del comma 2 e dichiarate dall'ente affidante sotto la personale responsabilita' del suo legale rappresentante.
4. L'effettivo rispetto delle condizioni di cui al comma 2 e' verificato annualmente dall'ente affidante, che invia gli esiti di tale verifica all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato.
In caso negativo, anche su segnalazione della medesima Autorita', l'ente procede alla revoca dell'affidamento e al conferimento della gestione del servizio ai sensi dell'articolo 23-bis, comma 2.
Note all'art. 4:
Per il testo dell' art. 23-bis, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 , si veda nelle note alle premesse.
Entrata in vigore il 27 ottobre 2010
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