Articolo 3 del Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63
Articolo 2Articolo 4
Versione
31 maggio 2017
Art. 3. Beneficiari 1. I servizi di cui all'articolo 2 sono erogati in forma gratuita ovvero con contribuzione delle famiglie a copertura dei costi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. In caso di contribuzione delle famiglie, gli enti locali individuano i criteri di accesso ai servizi e le eventuali fasce tariffarie in considerazione del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, di seguito denominato ISEE, ferma restando la gratuita' totale qualora gia' prevista a legislazione vigente.
Entrata in vigore il 31 maggio 2017
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente