Art. 6. Servizi di mensa 1. Fermo restando quanto disposto, in relazione al tempo pieno, dall' articolo 130, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 , laddove il tempo scuola lo renda necessario, alle alunne e agli alunni delle scuole pubbliche dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado sono erogati, nelle modalita' di cui all'articolo 3, servizi di mensa, attivabili a richiesta degli interessati.
2. I servizi di mensa di cui al comma 1 possono essere assicurati nei limiti dell'organico disponibile e senza nuovi o maggiori oneri per gli enti pubblici interessati.
Note all'art. 6:
- Si riporta il testo dell'art. 130, comma 2, del citato decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 :
«Art. 130 (Progetti formativi di tempo lungo). - 2. Le attivita' di tempo pieno, di cui all' art. 1 della legge 24 settembre 1971, n. 820 , potranno proseguire alle seguenti condizioni: a) che esistano le strutture necessarie e che siano effettivamente funzionanti; b) che l'orario settimanale, ivi compreso il "tempo-mensa", sia stabilito in quaranta ore; c) che la programmazione didattica e l'articolazione delle discipline siano uniformate ai programmi vigenti e che l' organizzazione didattica preveda la suddivisione dei docenti per ambiti disciplinari come previsto dall'art. 128».
2. I servizi di mensa di cui al comma 1 possono essere assicurati nei limiti dell'organico disponibile e senza nuovi o maggiori oneri per gli enti pubblici interessati.
Note all'art. 6:
- Si riporta il testo dell'art. 130, comma 2, del citato decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 :
«Art. 130 (Progetti formativi di tempo lungo). - 2. Le attivita' di tempo pieno, di cui all' art. 1 della legge 24 settembre 1971, n. 820 , potranno proseguire alle seguenti condizioni: a) che esistano le strutture necessarie e che siano effettivamente funzionanti; b) che l'orario settimanale, ivi compreso il "tempo-mensa", sia stabilito in quaranta ore; c) che la programmazione didattica e l'articolazione delle discipline siano uniformate ai programmi vigenti e che l' organizzazione didattica preveda la suddivisione dei docenti per ambiti disciplinari come previsto dall'art. 128».