Art. 3. Pubblicita' 1. All' articolo 3, comma 5-bis), del regolamento n. 228 del 1999 , le parole «sollecitazione all'investimento» sono sostituite dalle seguenti: «offerta al pubblico».
Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto n. 228 del 1999, come modificato dal presente decreto:
«Art. 3 (Pubblicita'). - 1. I documenti di cui all'art. 2, comma 1, lettere b, c) e d), devono essere tenuti a disposizioni del pubblico nella sede della SGR.
2. I documenti di cui all'art. 2, comma 1, lettere b) e c), sono messi a disposizione del pubblico entro trenta giorni dalla loro redazione e il documento di cui alla lettera d) dello stesso comma e' messo a disposizione entro il giorno successivo a quello di riferimento e pubblicato sul giornale indicato nel regolamento del fondo.
3. L'ultimo rendiconto della gestione del fondo e l'ultima relazione semestrale debbono inoltre essere tenuti a disposizione del pubblico nella sede della banca depositaria e nelle succursali della medesima indicate nel regolamento; gli investitori hanno diritto di ottenere gratuitamente anche a domicilio copia di tali documenti.
4. Nel rendiconto della gestione devono essere indicati i parametri prescelti dal fondo ai fini della confrontabilita' dei risultati.
5. Per i fondi previsti agli articoli 15 e 16 possono essere previste forme di pubblicita' diverse da quelle di cui ai commi precedenti a condizione che le stesse siano indicate nel regolamento del fondo.
5-bis) Il regolamento dei fondi di cui all'art. 12-bis prevede, in conformita' ai principi stabiliti dalla CONSOB in materia di pubblicita' per operazioni di offerta al pubblico, le forme di pubblicita', anche per estratto:
a) delle relazioni di stima;
b) degli atti di conferimento, acquisto ovvero cessione di beni, dei soggetti conferenti, acquirenti o cedenti e del relativo gruppo di appartenenza;
c) dei prestiti stipulati per il finanziamento delle operazioni di rimborso previsti dall'art. 12-bis, comma 8;
d) del gruppo di appartenenza dell'intermediario finanziario di cui all'art. 12-bis, comma 3, lettera b)».
Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto n. 228 del 1999, come modificato dal presente decreto:
«Art. 3 (Pubblicita'). - 1. I documenti di cui all'art. 2, comma 1, lettere b, c) e d), devono essere tenuti a disposizioni del pubblico nella sede della SGR.
2. I documenti di cui all'art. 2, comma 1, lettere b) e c), sono messi a disposizione del pubblico entro trenta giorni dalla loro redazione e il documento di cui alla lettera d) dello stesso comma e' messo a disposizione entro il giorno successivo a quello di riferimento e pubblicato sul giornale indicato nel regolamento del fondo.
3. L'ultimo rendiconto della gestione del fondo e l'ultima relazione semestrale debbono inoltre essere tenuti a disposizione del pubblico nella sede della banca depositaria e nelle succursali della medesima indicate nel regolamento; gli investitori hanno diritto di ottenere gratuitamente anche a domicilio copia di tali documenti.
4. Nel rendiconto della gestione devono essere indicati i parametri prescelti dal fondo ai fini della confrontabilita' dei risultati.
5. Per i fondi previsti agli articoli 15 e 16 possono essere previste forme di pubblicita' diverse da quelle di cui ai commi precedenti a condizione che le stesse siano indicate nel regolamento del fondo.
5-bis) Il regolamento dei fondi di cui all'art. 12-bis prevede, in conformita' ai principi stabiliti dalla CONSOB in materia di pubblicita' per operazioni di offerta al pubblico, le forme di pubblicita', anche per estratto:
a) delle relazioni di stima;
b) degli atti di conferimento, acquisto ovvero cessione di beni, dei soggetti conferenti, acquirenti o cedenti e del relativo gruppo di appartenenza;
c) dei prestiti stipulati per il finanziamento delle operazioni di rimborso previsti dall'art. 12-bis, comma 8;
d) del gruppo di appartenenza dell'intermediario finanziario di cui all'art. 12-bis, comma 3, lettera b)».