Articolo 26 del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504
Articolo 25Articolo 27
Versione
1 gennaio 1993
Art. 26. Esclusioni dal pagamento 1. Nel caso di rinnovazione della immatricolazione di un veicolo o di un autoscafo in una provincia compresa nel territorio di una regione diversa da quella nel cui ambito era precedentemente iscritto, non si applica una ulteriore tassa automobilistica, soprattassa annuale e tassa speciale regionali per il periodo per il quale ciascun tributo sia stato gia' riscosso dalla regione di provenienza.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1993
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