Articolo 15 del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504
Articolo 14Articolo 16
Versione
1 gennaio 1993
Art. 15. Contenzioso 1. Contro l'avviso di liquidazione, l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il ruolo, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso puo' essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636 , e successive modificazioni, intendendosi sostituito all'ufficio tributario il comune nei cui confronti il ricorso e' proposto.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1993
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