Articolo 20 del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504
Articolo 19Articolo 21
Versione
1 gennaio 1993
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Versione
1 gennaio 1996
Art. 20. (( ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 28 DICEMBRE 1995, N. 549 ))
Entrata in vigore il 1 gennaio 1996
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