importi vigenti nell'anno precedente. (28) ((72)) 2. Nel primo anno di applicazione del presente decreto ciascuna regione, nel determinare con propria legge gli importi dei tributi regionali di cui all'articolo 23 nella misura compresa fra il 90 ed il 110 per cento degli importi vigenti nell'anno precedente, dovra' considerare come base di calcolo, per ogni tributo regionale, rispettivamente l'ammontare complessivo della tassa automobilistica, gli importi della soprattassa annuale e quelli della tassa speciale erariali vigenti alla data del 31 dicembre 1992.
3. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino a quando le regioni non avranno fissato, con proprie leggi ed entro i limiti indicati nel comma 2, un diverso ammontare, l'importo dei tributi regionali viene determinato per la soprattassa annuale e la tassa speciale nella misura prevista per i corrispondenti tributi erariali nelle regioni a statuto speciale alla data del 31 dicembre 1992 e per la tassa automobilistica nel complessivo importo dovuto per il tributo erariale vigente alla suddetta data e per il tributo regionale nella misura vigente alla stessa data o nella misura diversa determinata da ciascuna regione entro il 10 novembre 1992, ai sensi dell' articolo 5 della legge 14 giugno 1990, n. 158 e successive
modifiche.
4. Restano validi fino alla scadenza i pagamenti, effettuati entro il 31 dicembre 1992, relativi alla tassa automobilistica erariale e regionale, alla soprattassa annuale e alla tassa speciale erariali, vigenti a tale data. A tali pagamenti si applicano le modalita' ed i criteri di ripartizione tra lo Stato e le regioni a statuto ordinario vigenti fino alla data del 31 dicembre 1992, anche con riferimento
alle attivita' di recupero e rimborso dei relativi importi.
-------------- AGGIORNAMENTO (28)
La L. 27 dicembre 1997, n. 449 ha disposto (con l'art. 17, comma 16) che "La facolta' di cui al comma 1 dell'articolo 24 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 , si esercita a decorrere dall'anno 1999." -------------- AGGIORNAMENTO (72)
Il D.L. 29 dicembre 2011, n. 216 , convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14 , ha disposto (con l'art. 29, comma 16-ter) che "Limitatamente all'anno 2012, in deroga ai termini di cui all' articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 , gli importi dei tributi regionali di cui all'articolo 23 del medesimo decreto legislativo n. 504 del 1992 sono determinati dalle regioni con propri provvedimenti approvati entro il 31 dicembre 2011."