2. Dalla imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo , intendendosi per tale, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, lire 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto re- ale, e i suoi familiari dimorano abitualmente.
2-bis. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 27 MAGGIO 2008, N. 93, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 24 LUGLIO 2008, N. 126)) .
2-ter. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 27 MAGGIO 2008, N. 93, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 24 LUGLIO 2008, N. 126)) .
3. A decorrere dall'anno di imposta 1997, con la deliberazione di cui al comma 1 dell'articolo 6, l'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo puo' essere ridotta fino al 50 per cento; in alternativa, l'importo di lire 200.000, di cui al comma 2 del presente articolo, puo' essere elevato, fino a lire 500.000, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. La predetta facolta' puo' essere esercitata anche limitatamente alle categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale, individuate con deliberazione del competente organo comunale .
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle unita' immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.
--------------- AGGIORNAMENTO (8)
La L. 24 dicembre 1993, n. 537 ha disposto (con l'art. 15, comma 5) che la modifica apportata al comma 3 del presente articolo ha effetto dall'anno 1994.