3. L'imposta e' determinata applicando alla base imponibile l'aliquota vigente nel comune di cui all'articolo 4.
4. Restano ferme le disposizioni dell' articolo 4, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556 .
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AGGIORNAMENTO (10)
Il D.L. 23 maggio 1994, n. 308 , convertito con modificazioni dalla L. 22 luglio 1994, n. 458 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che per l'anno 1994, il termine per deliberare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili previsto dal comma 1 del presente articolo e' stabilito al 28 febbraio 1994.
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AGGIORNAMENTO (11)
Il D.L. 27 agosto 1994, n. 515 convertito con modificazioni dalla L. 28 ottobre 1994, n. 596 ha disposto (con l'art. 6, comma 6) che "Per i comuni, relativamente ai quali, per effetto del presente articolo, sono modificate le tariffe d'estimo delle unita' immobiliari urbane di cui ai prospetti annessi al decreto legislativo n. 568 del 1993 , il termine previsto dall' articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 504 del 1992 , per deliberare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'anno 1994, resta fissato al 12 maggio 1994."