A tal fine emette avviso di accertamento motivato con la liquidazione dell'imposta o maggiore imposta dovuta e delle relative sanzioni ed interessi; l'avviso deve essere notificato, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui e' stata presentata la dichiarazione o la denuncia ovvero, per gli anni in cui queste non dovevano essere presentate, a quello nel corso del quale e' stato o doveva essere eseguito il versamento dell'imposta. Nel caso di omessa presentazione, l'avviso di accertamento deve essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o la denuncia avrebbero dovuto essere presentate ovvero a quello nel corso del quale e' stato o doveva essere eseguito il versamento dell'imposta. (20) (22) (21)
3. Ai fini dell'esercizio dell'attivita' di liquidazione ed accertamento i comuni possono invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti.
4. Con delibera della giunta comunale e' designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attivita' organizzativa e gestionale dell'imposta; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, appone il visto di esecutivita' sui ruoli e dispone i rimborsi.
5. Con decreti del Ministro delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, saranno stabiliti termini e modalita' per l'interscambio tra comuni e sistema informativo del Ministero delle finanze di dati e notizie.
6. Il Ministero delle finanze effettua presso i comuni verifiche sulla gestione dell'imposta e sulla utilizzazione degli elementi forniti dal predetto sistema informativo.
-------------- AGGIORNAMENTO (20)
Il D.L. 8 agosto 1996, n. 437 , nel testo introdotto dalla legge di conversione 24 ottobre 1996, n. 556, ha disposto che "per i comuni compresi nei territori delle province autonome di Trento e di Bolzano, i termini previsti dai commi 1 e 2 del presente articolo, per la notifica degli avvisi di liquidazione e di accertamento in rettifica, relativi all'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'anno 1993, sono prorogati di un anno". -------------- AGGIORNAMENTO (22)
La L. 23 dicembre 1996, n. 662 , ha disposto (con l'art. 3, comma 59) che i termini previsti dai commi 1 e 2 del presente articolo per la notifica degli avvisi di liquidazione e di accertamento in rettifica, relativi all'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'anno 1994, sono prorogati di un anno. -------------- AGGIORNAMENTO (21)
Il D.L. 8 agosto 1996, n. 437 , convertito con modificazioni dalla L. 24 ottobre 1996, n. 556 , come modificato dal D.L. 25 novembre 1996, n. 599 convertito con modificazioni dalla L. 24 gennaio 1997, n. 5 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 4, comma 4) che " Per i comuni compresi nei territori delle province autonome di Trento e di Bolzano, i termini previsti dall' articolo 11, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 , per la notifica degli avvisi di liquidazione e di accertamento in rettifica, relativi all'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'anno 1993, sono prorogati di due anni."
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AGGIORNAMENTO (38)
La L. 23 dicembre 2000, n. 388 ha disposto (con l'art. 18, comma 4) che il termine per l'attivita' di liquidazione a seguito di attribuzione di rendita da parte degli uffici del territorio competenti di cui al comma 1 del presente articolo, e' prorogato al 31 dicembre 2001 per le annualita' d'imposta 1994 e successive.