Articolo 43 del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504
Articolo 42Articolo 44
Versione
1 gennaio 1993
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Versione
13 agosto 1997
Art. 43. Quota del fondo ordinario per gli enti dissestati 1. La quota del fondo ordinario di cui al comma 6 dell'articolo 35 e' esclusivamente destinata ai comuni che hanno dichiarato lo stato di dissesto finanziario al fine di attivare le seguenti procedure previste dall' articolo 25 del decreto-legge n. 66 del 1989 , convertito, con modificazioni, dalla legge n. 144 del 1989 e succes- sive modificazioni:
a) allineamento alla media dei contributi degli enti della classe demografica di appartenenza. A tal fine, si considerano le classi demografiche, con l'unificazione delle ultime due, indicate all'articolo 18, comma 1, lettera c) del citato decreto-legge n. 66 del 1989 , convertito, con modificazioni, dalla legge n. 144 del 1989 , ed i contributi ordinari destinati alla fine dell'esercizio precedente a norma dell'articolo 35, per calcolare le medie;
b) rimborso del trattamento economico lordo per il personale dichiarato in esubero ed effettivamente trasferito per mobilita', dalla data della deliberazione della graduatoria a quella di effettivo trasferimento.
2. Le quote attribuite sulla quota del fondo ordinario di cui al comma 6 dell'articolo 35 non sono assoggettate alle detrazioni di cui all'articolo 36, comma 1, lettera b). ((25)) --------------- AGGIORNAMENTO (25)
Il D.Lgs. 30 giugno 1997, n. 244 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che a decorrere dall'applicazione della nuova disciplina dei tributi locali di cui all' articolo 3, comma 143, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 . cessano di avere efficacia le disposizioni contenute negli articoli da 34 a 43 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 .
Entrata in vigore il 13 agosto 1997
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