Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 1 gennaio 1993 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 24 luglio 2025 |
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- 1. Immobili ecclesiastici a uso misto: inammissibile la questione su esenzione ICI (Corte costituzionale, sent. 20 febbraio 2025, n. 20)https://dirittifondamentali.it/ · 12 marzo 2025
Con la sentenza in oggetto, la Corte ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo numero 504 del 1992 sollevata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, con riferimento al regime ICI per le annualità anteriori al 2012, sul presupposto che essa, riguardo agli immobili ecclesiastici a “uso misto” (in parte religioso e in parte commerciale), ma unitariamente accatastati, non avrebbe consentito, ai fini dell'esenzione d'imposta, lo «scorporo delle superfici», in base alla loro effettiva destinazione. Sulla ricostruzione del quadro normativo operata dal rimettente ha dichiarato …
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Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 18/07/2026, n. 23489Provvedimento: SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 14210/2019 R.G. proposto da: Comune di Desenzano del Garda in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Sergio Natale Edoardo Galleano unitamente all'avvocato Elisa Bonzani -ricorrente- contro LI NG, rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Lombardi unitamente all'avvocato Gianbattista Boscaini -controricorrente- Civile Sent. Sez. U Num. 23489 Anno 2026 Presidente: D'ASCOLA PASQUALE Relatore: FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE Data pubblicazione: 18/07/2026 2 avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia sezione staccata di Brescia n. 4808/2018 depositata il 08/11/2018. Udita la relazione …Leggi di più...
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- principio di diritto
Versioni del testo
- Titolo I : Imposte comunali
- Capo I : Imposta comunale sugli immobili
- Articolo 1Art. 1. Istituzione dell'imposta - Presupposto 1. A decorrere dall'anno 1993 e' istituita l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.).
2. Presupposto dell'imposta e' il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio e' diretta l'attivita' dell'impresa.
AVVERTENZA:
In supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale del 20 gennaio 1993 si procedera' alla ripubblicazione del testo del presente decreto legislativo corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217 .