Articolo 10 del Decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338
Articolo 9
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10 ottobre 1989
Art. 10. Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Entrata in vigore il 10 ottobre 1989
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