Art. 8. Assicurazione per gli apprendisti artigiani 1. Le regioni a statuto ordinario comunicano, entro il 20 ottobre 1989, ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro la stipula delle convenzioni di cui all' articolo 16, terzo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845 .
2. Le convenzioni di cui al comma 1 stabiliscono anche il pagamento in dieci annualita' costanti dei contributi per gli anni 1988 e precedenti, senza gravami di interessi ed oneri accessori per i contributi e la rateizzazione. Il limite massimo di dette annualita' e' fissato, per ogni regione e per ciascuno degli anni interessati alla rateizzazione, al 2 per cento della quota del fondo comune ad essa spettante, per l'anno 1989, ai sensi dell' articolo 1 della legge 1° febbraio 1989, n. 40 , al netto delle somme di cui all' articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151 , a carico delle singole regioni.
In caso di insufficienza della rateizzazione rispetto ai contributi dovuti, il numero delle annualita' e', con i suddetti criteri, automaticamente aumentato. ((4)) 3. In mancanza della stipula delle convenzioni il Ministero del tesoro provvede ad accantonare, a valere sulle erogazioni spettanti alle regioni per gli anni 1990 e successivi, ai sensi dell' articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 , importi annuali corrispondenti a quelli dovuti in forza del comma 2. Le somme accantonate vengono calcolate sulla base dei crediti comunicati al Ministero del tesoro, entro il 15 novembre 1989, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e vengono corrisposte agli istituti assicuratori entro il termine di ogni esercizio. ((4)) 4. Fino all'intervenuta stipula delle convenzioni, i contributi dovuti da ogni regione per gli anni 1989 e successivi verranno trattenuti sulle quote spettanti a titolo di ripartizione del fondo comune afferente all'anno successivo a quello di competenza dei contributi, sulla base dei crediti annualmente comunicati al Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai fini della successiva erogazione a favore degli istituti assicuratori. ((4)) ------------ AGGIORNAMENTO (4)
La Corte Costituzionale, con sentenza 26 giugno - 5 luglio 1990, n. 314 (in G.U. 1a s.s. 11/07/1990, n. 28), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del secondo, terzo e quarto comma del presente articolo.
2. Le convenzioni di cui al comma 1 stabiliscono anche il pagamento in dieci annualita' costanti dei contributi per gli anni 1988 e precedenti, senza gravami di interessi ed oneri accessori per i contributi e la rateizzazione. Il limite massimo di dette annualita' e' fissato, per ogni regione e per ciascuno degli anni interessati alla rateizzazione, al 2 per cento della quota del fondo comune ad essa spettante, per l'anno 1989, ai sensi dell' articolo 1 della legge 1° febbraio 1989, n. 40 , al netto delle somme di cui all' articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151 , a carico delle singole regioni.
In caso di insufficienza della rateizzazione rispetto ai contributi dovuti, il numero delle annualita' e', con i suddetti criteri, automaticamente aumentato. ((4)) 3. In mancanza della stipula delle convenzioni il Ministero del tesoro provvede ad accantonare, a valere sulle erogazioni spettanti alle regioni per gli anni 1990 e successivi, ai sensi dell' articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 , importi annuali corrispondenti a quelli dovuti in forza del comma 2. Le somme accantonate vengono calcolate sulla base dei crediti comunicati al Ministero del tesoro, entro il 15 novembre 1989, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e vengono corrisposte agli istituti assicuratori entro il termine di ogni esercizio. ((4)) 4. Fino all'intervenuta stipula delle convenzioni, i contributi dovuti da ogni regione per gli anni 1989 e successivi verranno trattenuti sulle quote spettanti a titolo di ripartizione del fondo comune afferente all'anno successivo a quello di competenza dei contributi, sulla base dei crediti annualmente comunicati al Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai fini della successiva erogazione a favore degli istituti assicuratori. ((4)) ------------ AGGIORNAMENTO (4)
La Corte Costituzionale, con sentenza 26 giugno - 5 luglio 1990, n. 314 (in G.U. 1a s.s. 11/07/1990, n. 28), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del secondo, terzo e quarto comma del presente articolo.