Articolo 4 del Decreto 30 ottobre 1996, n. 635
Articolo 3Articolo 5
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3 gennaio 1997
Art. 4. null a osta all'acquisto in Italia di un'arma comune da sparo, ai sensi dell' articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527 , e' inoltrata al questore competente per il luogo in cui detta persona e' domiciliata in Italia. Oltre alle generalita' complete del richiedente, essa deve contenere:
a) il tipo di arma che il richiedente intende acquistare;
b) i motivi dell'acquisto;
c) il periodo di permanenza nel territorio dello Stato.
2. Quando si tratta di armi per le quali la legislazione dello Stato di residenza dell'interessato prevede l'autorizzazione preventiva all'acquisto, alla domanda di cui al comma 1 devono essere allegati l'accordo preventivo all'acquisto medesimo nonche' l'autorizzazione a trasferire l'arma nel territorio dello Stato di residenza, rilasciati dalla competente autorita' nazionale del predetto Stato.
3. Il rilascio del nulla osta di cui al comma 1 non esonera l'interessato dagli obblighi previsti dalla legge italiana per la detenzione, il porto, il trasporto, il trasferimento verso un altro Stato e le altre attivita' concernenti l'arma acquistata.
4. Il venditore deve dare comunicazione della operazione compiuta all'ufficio di polizia del luogo ove essa e' avvenuta, entro i quindici giorni successivi.
Nota all' art. 4 :
- L' art. 6 del D.Lgs. n. 527/1992 cosi' recita:
"Art. 6. - 1. I cittadini di uno Stato membro delle Comunita' europee possono conseguire nel territorio dello Stato autorizzazioni, nulla osta, licenze e ogni altro titolo autorizzatorio in materia di armi alle condizioni previste per i cittadini italiani. Le relative domande sono inoltrate alle autorita' competenti del luogo di residenza o di domicilio.
2. Il rilascio, a favore della persona residente in uno Stato membro delle Comunita' europee, del nulla osta all'acquisto di armi di cui all' art. 35, terzo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza , e' subordinato al preventivo accordo della competente Autorita' nazionale dello Stato di residenza quando si tratta di armi per le quali la legislazione dello Stato medesimo prevede l'autorizzazione preventiva all'acquisto.
3. Delle autorizzazioni, nulla osta, licenze e di ogni altro titolo autorizzatorio in materia di armi rilasciato a norma dei commi 1 e 2 e' data comunicazione alle autorita' nazionali dello Stato di residenza secondo le modalita' e le procedure stabilite con le disposizioni di esecuzione del presente decreto legislativo".
Entrata in vigore il 3 gennaio 1997
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