Articolo 24 del Regolamento del Regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924
Articolo 23Articolo 25
Versione
9 novembre 1919

Art. 24.


Nessuna modificazione puo' essere apportata alla zona di protezione igienica di una sorgente di acqua minerale, quale risulta determinata nell'atto di autorizzazione, senza il permesso del prefetto.

Le modalita' per il buon governo igienico della zona di protezione sono determinate dalle istruzioni di cui all'art. 34.

Entrata in vigore il 9 novembre 1919
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