Articolo 34 del Regolamento del Regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924
Articolo 33Articolo 35
Versione
9 novembre 1919

Art. 34.


Apposite istruzioni del Ministero dell'interno danno le norme igieniche fondamentali per l'utilizzazione ed il commercio delle acque minerali, per le analisi, per la redazione delle etichette e dei contrassegni, per i recipienti di vendita delle acque, per i sistemi di chiusura e le capsule, da applicarsi ai recipienti stessi, per il funzionamento igienico degli stabilimenti e per la redazione dei regolamenti interni di cui agli articoli 5 e 15.

Entrata in vigore il 9 novembre 1919
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