Articolo 40 del Regolamento del Regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924
Articolo 39
Versione
9 novembre 1919

Art. 40.


Nella prima applicazione della legge e fino a quando non sara' trascorso il termine indicato nell'articolo precedente, alle domande per ottenere l'autorizzazione a mettere in vendita un'acqua minerale nazionale devono essere uniti:

a) un elenco, rilasciato dal sindaco del Comune dove l'acqua
sgorga, se naturale, o e' preparata, se artificiale, delle
altre acque minerali utilizzate o prodotte nel Comune stesso
con l'indicazione del nome col quale ciascuna
e' posta in vendita;

b) gli eventuali decreti od atti di governo, in originale
o in copia autenticata da notaio, relativi all'acqua minerale
di cui trattasi.

Visto, Visto, d'ordine di Sua Maesta' il Re:

Il ministro dell'interno: NITTI.
Il ministro per l'agricoltura: VISOCCHI.


Entrata in vigore il 9 novembre 1919
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