Art. 40.
Nella prima applicazione della legge e fino a quando non sara' trascorso il termine indicato nell'articolo precedente, alle domande per ottenere l'autorizzazione a mettere in vendita un'acqua minerale nazionale devono essere uniti:
a) un elenco, rilasciato dal sindaco del Comune dove l'acqua
sgorga, se naturale, o e' preparata, se artificiale, delle
altre acque minerali utilizzate o prodotte nel Comune stesso
con l'indicazione del nome col quale ciascuna
e' posta in vendita;
b) gli eventuali decreti od atti di governo, in originale
o in copia autenticata da notaio, relativi all'acqua minerale
di cui trattasi.
Visto, Visto, d'ordine di Sua Maesta' il Re:
Il ministro dell'interno: NITTI.
Il ministro per l'agricoltura: VISOCCHI.