Articolo 26 del Regolamento del Regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924
Articolo 25Articolo 27
Versione
9 novembre 1919

Art. 26.


Ogni qualvolta siano constatate irregolarita' nell'uso di una delle autorizzazioni contemplate dalla legge, o violazioni delle prescrizioni del presente regolamento, il concessionario sara', senza pregiudizio dell'adozione dei provvedimenti consentiti dall'art. 153 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con Regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 , e dell'applicazione delle disposizioni penali del caso, diffidato a sopprimere o togliere, entro un congruo termine, le cause di irregolarita' o di violazione.

Scaduto invano il termine, l'autorizzazione potra' essere sospesa o revocata.

La sospensione o la revoca sono pronunciate con decreto del Ministero dell'interno o del prefetto, secondo la rispettiva competenza di concessione. Nel decreto di sospensione o di revoca, oltre alla chiusura dell'azienda o dello stabilimento, si provvede, ove occorra, alle modalita' pel sequestro e per la dispersione della merce.

La sospensione o la revoca sono notificate e pubblicate con le stesse modalita', con le quali sono notificati e pubblicati i decreti di autorizzazione.

Il prefetto provvede alla esecuzione del provvedimento.

Entrata in vigore il 9 novembre 1919
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