Articolo 3 del Decreto 28 gennaio 1994, n. 254
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30 aprile 1994
Art. 3. Procedura di inoltro delle merci ed adempimenti a destino 1. Le merci devono essere inoltrate racchiuse in contenitori adibiti al traffico internazionale o in altri contenitori, in veicoli o in loro comparti debitamente suggellati. Tale suggellamento puo' anche essere effettuato con sistemi propri dell'operatore beneficiario, previamente consentiti dalla competente direzione della circoscrizione doganale.
2. Le merci devono essere scortate dal documento di trasporto internazionale nel quale devono essere riportate le seguenti indicazioni:
a) gli estremi di identificazione del proprietario delle merci e, se diverso, anche del titolare dell'autorizzazione di cui all'art. 2, comma 1;
b) l'ufficio doganale di destinazione, ovvero il centro di raccolta di cui all'art. 127 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, ovvero il luogo di arrivo delle merci destinate ai soggetti di cui all' art. 12 del decreto legislativo n. 374 del 1990 ;
c) gli estremi del certificato di garanzia;
d) la designazione delle merci con i dati concernenti la qualita', la quantita', il valore e l'origine delle merci stesse.
3. Le indicazioni di cui al comma precedente possono essere rilevate anche dai documenti commerciali che accompagnano le spedizioni ovvero contenute in un'apposita dichiarazione dell'operatore da allegare al documento di trasporto internazionale.
4. I documenti di trasporto vanno allibrati presso l'ufficio doganale d'entrata su serie speciali del prescritto registro doganale e sono validi come bollette di spedizione da una dogana all'altra.
5. Un esemplare dei predetti documenti e' allegato al registro di allibramento sopra indicato, mentre l'altro scorta la merce fino alla localita' di destinazione, svolgendo anche la funzione di bolletta di accompagnamento per merci viaggianti di cui all' art. 1 della legge 6 ottobre 1978, n. 627 .
6. L'ufficio doganale di destinazione, accertato il regolare esito delle operazioni doganali compiute a fronte del documento di trasporto internazionale, rilascia, anche in forma cumulativa per piu' documenti e con procedure informatizzate, il certificato di scarico di cui all'art. 145, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale.
Note all'art. 3:
- Per il testo dell' art. 127 del D.P.R. n. 43/1973 si veda in nota all'art. 1.
- Per il testo dell' art. 12 del D.Lgs. n. 374/1990 si veda in nota all'art. 1.
- Il testo dell' art. 1 della legge 6 ottobre 1978, n. 627 , e' il seguente:
"Art. 1. - I beni viaggianti debbono essere accompagnati, durante il trasporto, da bolla di accompagnamento o da fattura, o da altro documento di cui al primo comma dell'art. 21 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni, emesso dal mittente prima dell'inizio del trasporto.
Il documento deve essere datato e numerato progressivamente e deve contenere in ogni caso le seguenti indicazioni:
a) dati di identificazione del mittente ai sensi dell' art. 21, n. 1), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni, e numero di codice fiscale dello stesso;
b) natura, qualita' e quantita' specificata in cifre e in lettere, dei beni trasportati; con decreto del Ministro delle finanze, in alternativa all'obbligo di indicare anche in lettere la quantita' dei beni trasportati, per i soggetti che utilizzano sistemi elettrocontabili sono disposte modalita' di compilazione della bolla rispondenti alle esigenze di impiego di tali sistemi;
c) dati di identificazione del destinatario e luogo di destinazione;
d) dati di identificazione di chi effettua il trasporto, nonche' specificazione del luogo, della data e dell'ora di ritiro espresse in cifre facendo precedere dallo zero i numeri relativi al giorno, al mese e all'ora se costituiti da unita';
e) aspetto esteriore dei beni trasportati e numero dei relativi colli.
Il documento deve essere emesso in tre esemplari, firmati per ricevuta dal vettore o da un suo incaricato all'atto del ritiro dei beni. Uno degli esemplari e' conservato dal mittente, gli altri due sono ritirati dal vettore che, previa sottoscrizione del destinatario, ne conserva uno e consegna l'altro al destinatario medesimo contemporaneamente ai beni trasportati. La sottoscrizione del vettore spiega effetto come attestazione delle indicazioni previste alla lettera e) del precedente comma.
Se il trasporto e' eseguito, a norma dell' art. 1700 del codice civile da piu' vettori, ciascuno di essi o un suo incaricato deve apporre sugli esemplari del documento che accompagna i beni, all'atto del ritiro, la firma per ricevuta e la data del ritiro. La disposizione non si applica se il trasporto e' effettuato da un solo vettore, che si avvalga eventualmente di altre imprese per eseguire, in tutto o in parte, il trasporto.
Ogni variazione relativa al luogo di destinazione, avvenuta durante il trasporto, deve essere immediatamente annotata, a cura di chi lo esegue, sugli esemplari del documento che accompagna i beni e, a cura del mittente, su quello in suo possesso, se il trasporto e' effettuato per suo conto.
La variazione del destinatario deve risultare da atto scritto o da comunicazione telegrafica e deve essere annotata sugli esemplari del documento di cui all'art. 1 in possesso del vettore; se la variazione e' ordinata dal mittente, deve essere immediatamente annotata sull'esemplare del documento di cui all'art. 1 in suo possesso; se e' ordinata dal destinatario, questi deve conservare copia dell'ordine ai sensi dell'art. 5, terzo comma. Nell'ipotesi prevista nel presente comma, se il documento di cui all'art. 1 e' costituito dalla fattura questa assume soltanto valore di bolla di accompagnamento.
Quando il trasporto riguarda beni non ceduti, la bolla di accompagnamento deve specificarne la causale.
Se, per qualsiasi motivo, i beni non sono consegnati al destinatario, colui che effettua la restituzione al mittente deve annotare sugli esemplari del documento la causale del nuovo trasporto, prima dell'inizio del medesimo.
Nel caso di trasporto in conto proprio, la firma per ricevuta prevista dal terzo comma e' apposta dal conducente del veicolo, prima dell'inizio del trasporto.
Nel caso di beni alla rinfusa provenienti dal luogo di produzione agricola, da cave e miniere, nonche' di materiali inerti o di materiali sfusi destinati ad essere utilizzati nell'attivita' imprenditoriale, il documento di accompagnamento potra' riportare una indicazione approssimativa della quantita' trasportata.
E' ammessa l'adozione di distinte serie di numerazione dei documenti, in relazione alle modalita' di organizzazione dell'impresa.
Per i beni ceduti dai soggetti esonerati dal versamento dell'imposta sul valore aggiunto e dagli obblighi di fatturazione, registrazione, liquidazione e dichiarazione, ai sensi dell' art. 34, terzo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni, ovvero dai medesimi conferiti ad enti, cooperative e altri organismi associativi, non si applicano le disposizioni del presente decreto, se il trasporto e' eseguito dai soggetti medesimi o da altri per loro conto. Tuttavia, i cessionari, gli enti, le cooperative e gli altri organismi associativi sono tenuti all'osservanza delle predette disposizioni, se il trasporto e' eseguito da loro o da altri per loro conto.
Ai fini del presente decreto, per mittente si intede colui che ha il possesso dei beni prima dell'inizio del trasporto o della consegna dei beni stessi a chi effettua il trasporto".
- Il testo dell' art. 145, comma 2, del D.P.R. n. 43/1973 e' il seguente: "Se dall'accertamento conseguente alla richiesta di una successiva destinazione doganale non risultano irregolarita', la dogana di destinazione rilascia un 'certificato di scarico', il quale libera lo speditore dagli obblighi contratti con la bolletta di cauzione".
Entrata in vigore il 30 aprile 1994
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